Associazione FIAB VICENZA TUTTINBICI STATUTO
Approvato dal Consiglio Direttivo il 28-11-2017
TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA'
Art. 1) L'Associazione di promozione sociale cicloambientalista denominata: "FIAB VICENZA - TUTTINBICI " è ufficialmente costituita nel 1993, nel rispetto del codice civile e della normativa in materia. Art. 2) La durata dell'Associazione "FIAB VICENZA - TUTTINBICI " è illimitata e la sua sede viene determinata di volta in volta dal Consiglio Direttivo all'interno del comune di Vicenza. Art. 3) L'Associazione è senza fine di lucro e intende perseguire principalmente finalità e attività collegate al tema dell'uso della bicicletta nell'ambito delle politiche per una mobilita sostenibile. Inoltre si ispira e condivide i principi di democrazia, partecipazione sociale, non violenza e difesa dell'ambiente. È aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche. L'Associazione è regolata dal presente Statuto, a cui fanno riferimento anche i Regolamenti attuativi resisi necessari, agisce nei limiti del Codice Civile e delle norme di legge che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato. L'Associazione in ogni momento si adeguerà alle disposizioni e normative di legge in vigore. I Regolamenti, approvati dal Consiglio Direttivo, sono pubblicati sul sito ufficiale dell'Associazione.
TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONEArt. 4) l'Associazione ha le seguenti finalità: a) l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di locomozione semplice, economico ed ecologico, sia individuale sia collettivo; b) la promozione, lo sviluppo dell'uso della bicicletta concorrendo e supportando le iniziative, le attività pubbliche e private di mobilita ciclistica, nell'ambito delle politiche per la mobilita sostenibile, in particolare per l'estensione delle aree pedonali e delle piste ciclabili; c) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente urbano, extraurbano e naturale, rendendolo più fruibile e vivibile, migliorando la qualità della vita e le relazioni sociali; d) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilita e per lo sviluppo del trasporto collettivo; e) di tutelare la natura, la salute e la sicurezza pubblica, combattendo inquinamento e riscaldamento globale, favorendo il risparmio energetico e l'ecologia; di promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, quale forma di turismo ecocompatibile, per far conoscere e valorizzare gli aspetti culturali, artistici ed ambientali del territorio; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; f) la promozione di manifestazioni pubbliche ed altre occasioni utili per realizzare le finalità statutarie. g) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti; h) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione; i) organizzare attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola, come previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea; editare pubblicazioni utili per realizzare le finalità dell'associazione; j) attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci o a quelli di associazioni collegate, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta; k) ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta; l) favorire i propri Soci, e quelli di associazioni collegate, nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale; m) cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli. Art. 5) L'Associazione è apartitica, non presenta proprie liste di candidati alle elezioni europee e nazionali, sia politiche sia amministrative. È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse. È fatto divieto al socio di usare il nome o il logo dell'associazione per scopi elettorali. L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) e, tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF). L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alle realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale. L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO III - SOCIArt. 6) L'associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera. La consegna o l'invio della tessera e da intendersi quale atto di ammissione da parte dell'associazione. Art. 7) Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie e richiedere di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il socio può richiedere al presidente di apporre all'ordine del giorno l'argomento di sua richiesta. Se maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali. I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione. Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo. È previsto il rimborso delle spese sostenute dal socio e preventivamente autorizzate, nello svolgimento dell'attività prestata, secondo un regolamento che il Consiglio Direttivo approverà entro tre mesi dalla data dell'approvazione del presente statuto, ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto, in modo da garantire trasparenza e uniformità di gestione in tutte le sezioni dell'Associazione FIAB Vicenza Tuttinbici La partecipazione dei soci è una costante della vita associativa tesa a garantire sia la democrazia interna sia la sua caratterizzazione esterna. Art. 8) Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili. La qualità di associato cessa esclusivamente per: a) recesso o morte del socio; b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata; c) esclusione per grave mancanza di rispetto delle norme statutarie, assunto dal Consiglio Direttivo, va ratificato dalla prima Assemblea dei soci con voto segreto. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato. Art. 9) Il rinnovo del tesseramento all'Associazione si effettua annualmente nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONEArt. 10) Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea Generale dei Soci: Ordinarie e Straordinaria; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. Art.11) ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI: L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È composta da tutti i soci in regola con il tesseramento. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta ai soci maggiorenni tesserati nell'anno di riferimento. Ogni socio legittimato ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, secondo un modello inviato contestualmente alla convocazione dell'assemblea. Viene ammessa, quindi, una sola delega per socio.
Art.12) L'assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di marzo e l'Assemblea Straordinaria e convocata solo per eventuali modifiche dello Statuto e per l'eventuale liquidazione e scioglimento dell'Associazione. L'assemblea Ordinaria o Straordinaria e convocata: Art.13) Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono convocate dal Presidente mediante avviso di convocazione agli aventi diritto almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita anche tramite posta elettronica. Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede centrale e delle sezioni, ed ogni socio può consultarlo. Art.14) Assemblea Ordinaria: L'assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta più uno degli associati, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. In entrambi i casi delibera a maggioranza semplice. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. L'Assemblea, prima di iniziare nomina un proprio Presidente d'Assemblea e un Segretario. Art.15) L'Assemblea Ordinaria dei soci ogni anno delibera separatamente sui punti dell'ordine del giorno: a) la relazione tecnico-finanziaria sulla gestione dell'anno trascorso; b) approva il bilancio consuntivo dell'Associazione di cui i partecipanti avranno copia; c) determina eventuali aumenti della quota sociale con validità dal successivo anno. d) determina i principali indirizzi generali dell'Associazione; e) approva le principali attività previste per il nuovo anno; f) delibera in merito agli altri argomenti posti all'ordine del giorno; g) delibera su mozioni ed emendamenti presentati per iscritto. Art.16) L'Assemblea Ordinaria ogni triennio elegge a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo e il Presidente. Ogni votante potrà esprimere al massimo un numero di preferenze pari al numero dei Consiglieri. A parità di voti sarà eletto il più anziano di appartenenza all'Associazione. Assemblea Straordinaria L'Assemblea Straordinaria dei soci delibera: a) sulle proposte di modifica dello Statuto; b) sulla liquidazione e lo scioglimento dell'Associazione. Per il punto a) è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con una maggioranza qualificata dei 3/4 (tre quarti) dei votanti. Per il punto b) devono essere presenti e votare a favore almeno 3/4 (tre quarti) dei soci. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, nella stessa riunione che lo delibera, si dovrà determinare, sentito l'organo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la devoluzione del patrimonio dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.17) CONSIGLIO DIRETTIVO: Il Consiglio Direttivo è composto da un numero sempre dispari di Consiglieri, compreso il Presidente, con un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici), eletti dall'Assemblea Ordinaria dei soci a scrutinio segreto. Il numero dei Consiglieri, compreso il Presidente, e riferito al numero dei soci dell'anno precedente: Art.18) Il Consiglio Direttivo si riunisce: a) almeno una volta ogni 2 (due) mesi nel corso dell'anno associativo; b) a seguito di una richiesta formale di almeno 3 (tre) Consiglieri. In tal caso la domanda stessa dovrà indicare gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni devono adottarsi a maggioranza dei voti dei presenti. Possono essere ammessi senza diritto di voto, coloro che il Consiglio Direttivo ritiene particolarmente qualificati o partecipativi in merito alle attività dell'Associazione. I verbali sono depositati presso la sede centrale nel registro dei verbali e ogni socio può consultarlo. Art.19) Il Consiglio Direttivo dirige e amministra l'attività dell'Associazione, in particolare: a) realizza i fini di cui all'art. 1; b) amministra i fondi che sono a disposizione dell'Associazione; c) predispone la relazione tecnico-finanziaria della gestione associativa da sottoporre all'Assemblea dei soci; d) delibera il bilancio consuntivo; e) delibera i Regolamenti dell'Associazione; f) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme associative; g) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento; h) propone gli importi del tesseramento annuale; i) nomina Commissioni e Referenti Operativi fra i soci volontari, coordinati sempre da un componente del Consiglio Direttivo; j) nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire, per perseguimento degli scopi sociali e per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari.
Art.20) Il Consiglio Direttivo decade: Art.21) La disciplina da seguire a seguito della decadenza degli organi dell'Associazione. Per il venir meno della maggioranza del Consiglio Direttivo: il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione per il rinnovo delle cariche. Convoca entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Ordinaria dei soci, che deve aver luogo al massimo nei successivi 30 (trenta). Il nuovo Consiglio Direttivo rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del mandato precedente. Per il Presidente e la seguente: il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione e per il rinnovo della carica a norma dell'art. 16, che avverrà a seguito dell'implementazione di un nuovo Consigliere a norma dell'art. 17. Il nuovo Presidente rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Art.22) In caso di dimissioni o decadenza di uno più Consiglieri, in numero tale da non dare luogo alla decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, vengono sostituiti da coloro che, nell'ultima Assemblea, hanno ottenuto più voti dopo l'ultimo degli eletti. In caso di pari merito, il direttivo può scegliere se proseguire con un consigliere in meno per evitare di superare il numero massimo di consiglieri previsti all'art.17. In mancanza di sostituti indispensabili per raggiungere il numero minimo di consiglieri, il Consiglio Direttivo convoca entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Ordinaria dei soci, che deve aver luogo al massimo nei successivi 30 (trenta), per l'elezione del Consigliere o Consiglieri necessari. Il nuovo Consigliere o Consiglieri rimarranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Art.23) IL PRESIDENTE: Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi, Enti o Autorità, in giudizio e ne firma gli atti. È responsabile unitamente al Consiglio Direttivo nei confronti dell'Assemblea dei soci. Inoltre: a) convoca e può presiedere l'Assemblea dei soci; b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle delibere adottate; c) in assenza temporanea del Presidente la rappresentanza spetterà al Vice Presidente; d) in caso di assenza definitiva, il Consiglio Direttivo, entro 60 giorni deve procedere come previsto dall'art. 16; e) in tutti i casi di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo il Presidente continua ad esercitare l'ordinaria amministrazione, unitamente al Consiglio Direttivo, sino al rinnovo del nuovo Consiglio Direttivo; f) il Presidente può attribuire deleghe ai Consiglieri per la trattazione di singoli affari; g) in caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo. Art.24) L'Associazione può riconoscere la costituzione di Sezioni secondo l'apposito Atto Costitutivo e Regolamento.
TITOLO V - CONTO ECONOMICOArt.25) Le entrate dell'Associazione sono costituite da: a) quote associative periodiche dei soci; b) contributi pubblici e privati; c) iniziative promozionali; d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; e) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; f) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 383/2000 Le quote associative annuali non sono trasmissibili né rivalutabili durante l'anno. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione in ogni momento si adeguerà alle disposizioni e normative di legge in vigore. Art.26) Le quote dei soci e le eventuali entrate dovranno essere depositate al Tesoriere dell'Associazione. Art.27) Il bilancio annuale si riferisce al periodo 1 gennaio – 31 dicembre. Il bilancio contiene l'indicazione di tutte le entrate e le uscite relative all'esercizio stesso. Il bilancio dovrà essere approvato dalla maggioranza dei soci prevista per l'Assemblea Ordinaria, che viene indetta a tal fine entro 3 (tre) mesi dall'inizio dell'esercizio. Il bilancio e messo a disposizione dei soci presso la sede dell'Associazione 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.
TITOLO VI – CONTROVERSIEArt.28) In caso di controversia fra i soci o fra i soci e l'Associazione, relativamente all'atto costitutivo e al presente Statuto, sarà competente un Collegio di Conciliazione composto da tre soci, nominati uno per ciascuno delle parti e un terzo di comune accordo, il quale giudicherà secondo equità, senza formalità di procedure e comunque nel rispetto del contraddittorio, salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell'autorità giudiziaria. In caso di esclusione del socio, questi potrà appellarsi all'Assemblea Ordinaria che si esprimerà a scrutinio segreto, fermo restando, in ogni caso, il diritto di ricorrere alla giustizia ordinaria.
TITOLO VII – NORME FINALIArt.29) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.
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